Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei rapporti tra Italia e Cina
Quando una controversia coinvolge un’impresa italiana e una controparte cinese la domanda non è soltanto quale giudice sia competente a decidere.
La domanda, forse ancora più importante, è un’altra, che cosa succede alla sentenza una volta pronunciata?
È una questione che, nei rapporti commerciali internazionali, dovrebbe essere affrontata già al momento in cui si valuta come e dove instaurare il giudizio.
Tra Italia e Cina esiste, infatti, uno specifico strumento convenzionale: il Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile, sottoscritto a Pechino il 20 maggio 1991 e ratificato dall’Italia con la legge 4 marzo 1994, n. 199. Il Trattato disciplina, tra l’altro, notificazioni, commissioni rogatorie, scambio di informazioni giudiziarie e, soprattutto, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.
Il tema merita attenzione perché una sentenza favorevole non coincide necessariamente con una sentenza concretamente eseguibile nel Paese in cui si trovano i beni o gli interessi della parte soccombente.
Il punto di partenza: il Trattato del 1991
Il Trattato adotta una nozione ampia di “materia civile”, nella quale rientrano espressamente anche la materia commerciale, quella familiare e quella lavoristica. Le sue disposizioni trovano inoltre applicazione, salvo alcune specificità, alle persone giuridiche che abbiano sede nel territorio di una delle Parti e siano costituite secondo la legge di una di esse.
Per ciò che qui interessa, l’art. 20 stabilisce che le sentenze in materia civile pronunciate dall’autorità giudiziaria di una Parte (Italia o Cina) sono riconosciute ed eseguite nell’altra alle condizioni previste dal Trattato.
La stessa disciplina si estende anche alle disposizioni risarcitorie e restitutorie contenute nelle sentenze penali, alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali, secondo quanto previsto dalla disposizione convenzionale.
Il sistema, dunque, esiste ma non significa che il riconoscimento sia automatico.
Prima ancora della sentenza: dove si può fare causa?
Qui emerge uno degli aspetti più interessanti del Trattato.
L’art. 22 individua i criteri sulla base dei quali il giudice che ha pronunciato la decisione viene considerato competente ai fini del successivo riconoscimento.
Il criterio generale è quello della residenza o del domicilio del convenuto nel territorio della Parte il cui giudice ha pronunciato la sentenza.
Accanto a questo, sono previsti ulteriori criteri, tra i quali l’attività commerciale di un’agenzia, l’assoggettamento espresso alla competenza del giudice, la difesa nel merito senza eccezione sulla competenza e specifici criteri per le controversie contrattuali ed extracontrattuali, per le successioni e per i diritti reali sugli immobili.
La scelta del foro assume così una duplice rilevanza, da un lato determina dove la controversia può essere decisa, dall’altro può determinare se quella decisione potrà essere riconosciuta nell’altro Stato.
È questa, probabilmente, la prospettiva che più interessa chi assiste un’impresa italiana nei rapporti con la Cina, la competenza giurisdizionale non dovrebbe essere valutata soltanto con riferimento alla controversia che si ha davanti, ma anche in funzione della fase successiva.
Una sentenza straniera può essere rifiutata
L’art. 21 del Trattato elenca le circostanze che possono impedire il riconoscimento e l’esecuzione.
Tra queste troviamo il difetto di competenza del giudice secondo i criteri convenzionali, il mancato passaggio in giudicato della sentenza, la mancata regolare citazione della parte contumace, l’assenza di una corretta rappresentanza dell’incapace e il contrasto con una precedente decisione.
La disposizione considera inoltre la situazione nella quale, nello Stato richiesto, sia già pendente una causa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, purché instaurata anteriormente alla domanda proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede il riconoscimento.
La conseguenza pratica è significativa: il momento in cui viene introdotta la causa può assumere rilievo anche rispetto alla successiva circolazione della sentenza.
Non è quindi indifferente che, mentre una controversia è già pendente in Italia, venga successivamente avviato un procedimento in Cina, o viceversa.
L’ordine pubblico e la sovranità
Tra le cause di rifiuto previste dall’art. 21 vi è poi quella relativa alle sentenze che contengano disposizioni contrarie all’ordine pubblico o tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento.
È una previsione che merita particolare attenzione.
Il riferimento alla sovranità e alla sicurezza dello Stato si affianca, infatti, alla più tradizionale clausola di ordine pubblico.
Il Trattato, allo stesso tempo, stabilisce che nel procedimento di riconoscimento l’autorità giudiziaria si limita ad accertare se siano state soddisfatte le condizioni previste dal Trattato.
La funzione del giudice del riconoscimento non è, dunque, quella di riesaminare nel merito la controversia già decisa.
E in concreto, come si procede?
La domanda di riconoscimento deve essere proposta dalla parte interessata direttamente davanti all’autorità giudiziaria competente nello Stato nel quale si intende ottenere il riconoscimento e l’esecuzione.
La documentazione richiesta dal Trattato comprende, tra l’altro, la copia autentica e integrale della sentenza, la prova del passaggio in giudicato e, quando necessario, la prova della regolare citazione del convenuto e della corretta rappresentanza dell’incapace.
È inoltre richiesta la traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti nella lingua dello Stato nel quale viene chiesto il riconoscimento.
Un profilo pratico non secondario è poi quello della legalizzazione: l’art. 7 del Trattato prevede che gli atti, i documenti e le traduzioni redatti o autenticati dalle autorità competenti delle Parti siano esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
Quale procedura si deve seguire se la sentenza cinese deve essere eseguita in Italia
Qui il problema diventa immediatamente operativo.
Il Trattato stabilisce che ciascuna Parte applichi la propria legge al procedimento di riconoscimento e che la decisione riconosciuta ed esecutiva produca, nello Stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione pronunciata dalle autorità giudiziarie di quello Stato.
Nell’ordinamento italiano il procedimento deve essere ricondotto all’art. 67 della legge n. 218/1995, con competenza della Corte d’appello del circondario nel quale la sentenza deve essere eseguita e applicazione del rito richiamato dall’art. 30 del d.lgs. n. 150/2011.
Questo significa che la sentenza straniera, per poter essere portata ad esecuzione coattiva in Italia, deve passare attraverso il procedimento di riconoscimento previsto dal nostro ordinamento, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Trattato (c.d. giudizio di delibazione o exequatur).
La vera questione è prima della sentenza
È forse questo il dato che più spesso rischia di essere trascurato.
Quando si assiste un’impresa italiana che intrattiene rapporti commerciali con una controparte cinese, la domanda “dove posso fare causa?” non dovrebbe essere isolata dalla domanda “dove dovrò eseguire la sentenza?”.
Le due questioni sono strettamente collegate.
La competenza del giudice, infatti, entra a sua volta nel controllo che lo Stato richiesto effettuerà in sede di riconoscimento.
Il Trattato del 1991 costruisce proprio questo collegamento: l’art. 22 individua i criteri di competenza rilevanti, l’art. 21 stabilisce le condizioni che possono impedire il riconoscimento e gli artt. 23, 24 e 25 disciplinano domanda, documentazione e procedimento. Infine, l’art. 26 stabilisce gli effetti del riconoscimento e dell’esecuzione.
Per questo, nei rapporti Italia-Cina, la strategia processuale non dovrebbe fermarsi alla domanda:
“Qual è il giudice competente?”
Dovrebbe proseguire con una seconda domanda:
“Dove dovrà essere eseguita la sentenza?”
Perché, in un contenzioso internazionale, vincere la causa è soltanto una parte del problema. La vera utilità della decisione si misura anche nella possibilità di farla valere dove si trovano i beni, gli interessi o le attività della controparte.
Avv. Francesco Michelozzi
