DALL’AVVIO DELLE TRATTATIVE AL CONTRATTO DEFINITIVO: 10 PILLOLE INDISPENSABILI SUGLI ISTITUTI GIURIDICI CHE L’IMPRENDITORE DEVE CONOSCERE E SAPER MANEGGIARE CON CURA (III PARTE)
Terza Parte: La lettera di intenti
Funzione, valore giuridico e profili di responsabilità
Definizione e tipologie
La lettera di intenti (in inglese anche LOI, ovvero Letter of Intent) è un documento con cui due o più soggetti formalizzano l’interesse comune ad avviare o proseguire una trattativa contrattuale. Non si tratta di un contratto definitivo, ma di un accordo preliminare, redatto con l’obiettivo di fissare i punti essenziali già condivisi e chiarire il perimetro della futura negoziazione.
In termini generali, si possono distinguere due tipologie:
- Lettera di intenti non vincolante: ha una funzione meramente esplorativa o preparatoria. Le parti si limitano a manifestare la volontà di trattare, senza assumere obblighi giuridicamente vincolanti. Tuttavia, anche in questo caso, la condotta delle parti deve rispettare il principio di buona fede.
- Lettera di intenti vincolante (in tutto o in parte): contiene clausole che producono effetti giuridici immediati. È il caso, ad esempio, degli impegni di riservatezza, esclusiva, buona fede nelle trattative o della previsione di penali in caso di interruzione immotivata.
Il carattere vincolante o meno della lettera di intenti non dipende dal titolo del documento, ma dal contenuto sostanziale e dalla volontà effettiva delle parti, come desumibile dal tenore letterale delle clausole.
Quando si utilizza
La lettera di intenti è uno strumento largamente utilizzato nella prassi commerciale, societaria e immobiliare. È particolarmente utile nei casi in cui l’operazione da regolare presenti elementi di complessità, condizionamenti o necessiti di fasi intermedie prima della conclusione del contratto definitivo.
Alcuni esempi ricorrenti:
- Acquisizioni societarie e cessioni di partecipazioni;
- Operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, scissioni);
- Compravendite immobiliari soggette a vincoli o autorizzazioni;
- Accordi di distribuzione o di licenza in ambito internazionale;
- Joint venture e collaborazioni industriali.
La finalità principale è quella di creare un quadro di riferimento stabile per la trattativa, riducendo le incertezze e regolando gli aspetti preliminari più rilevanti.
Perché formalizzare: i vantaggi rispetto alla trattativa verbale
In molte prassi commerciali, le trattative iniziano con contatti informali, conversazioni telefoniche o scambi di email. Tuttavia, affidarsi esclusivamente a una negoziazione verbale comporta un alto grado di incertezza giuridica, soprattutto in caso di interruzione delle trattative o insorgenza di controversie.
La lettera di intenti consente di:
- Documentare l’effettiva volontà negoziale delle parti, fornendo una base oggettiva su cui ricostruire il contenuto e l’andamento delle trattative;
- Evitare malintesi, chiarendo sin da subito i punti condivisi, gli obiettivi dell’accordo e le eventuali condizioni sospensive;
- Introdurre obblighi specifici, anche in una fase preliminare (come la riservatezza, l’esclusiva o il divieto di trattative parallele);
- Tutelarsi in caso di condotte scorrette, poiché un documento scritto offre un supporto probatorio ben più solido rispetto a meri accordi orali;
- Rafforzare l’affidamento reciproco, consolidando il rapporto tra le parti e incentivando la prosecuzione della trattativa in buona fede.
La formalizzazione degli intenti, pur non vincolando necessariamente alla conclusione del contratto definitivo, costituisce un passo fondamentale per garantire trasparenza, serietà e correttezza nel percorso negoziale.
Profili critici nella redazione
Nonostante il carattere preliminare della lettera di intenti, la sua redazione richiede particolare attenzione, poiché un uso improprio o impreciso del linguaggio può generare effetti giuridici non desiderati.
È quindi opportuno:
- Specificare espressamente quali clausole sono vincolanti e quali non lo sono;
- Evitare espressioni ambigue che possano far ritenere la lettera equiparabile a un contratto preliminare;
- Prevedere una durata definita delle trattative e delle obbligazioni contenute nel documento;
- Inserire una disciplina chiara delle conseguenze in caso di interruzione delle trattative;
- Stabilire la legge applicabile e il foro competente per eventuali controversie.
Una menzione particolare merita il principio di buona fede, che deve ispirare tutta la fase precontrattuale. Condotte scorrette, come la trattativa parallela con terzi o l’interruzione immotivata dopo aver indotto legittime aspettative, possono costituire fonte di responsabilità.
Azioni giudiziali esperibili
Il tipo di tutela giurisdizionale varia a seconda della natura della lettera di intenti:
In caso di lettera vincolante, è possibile agire per:
- Inadempimento contrattuale, con richiesta di risarcimento danni per la violazione degli obblighi assunti;
- Esecuzione in forma specifica, nei casi in cui la lettera contenga tutti gli elementi di un contratto preliminare, rendendo applicabile l’art. 2932 c.c..
In caso di lettera non vincolante, la parte lesa può invocare:
- Responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.), qualora una parte interrompa le trattative senza giustificato motivo, arrecando un danno ingiusto alla controparte;
- Risarcimento del danno da affidamento leso, comprendente le spese sostenute e l’eventuale danno da perdita di opportunità.
È fondamentale, dunque, documentare con precisione lo svolgimento delle trattative e conservare le comunicazioni intercorse tra le parti, che possono assumere rilievo probatorio in sede giudiziale.
Conclusioni
La lettera di intenti è uno strumento utile per strutturare in modo ordinato e sicuro una trattativa complessa. Tuttavia, non si tratta di un documento neutro: a seconda di come viene redatta, può produrre effetti giuridici rilevanti e generare contenziosi.
La consulenza legale nella redazione di una lettera di intenti è quindi fondamentale, sia per garantirne la chiarezza e la coerenza con le intenzioni delle parti, sia per prevenire responsabilità e conflitti.
Avv. Maurizio Pugi
