EREDITARE CRIPTOVALUTE: TRA TANTE PROBLEMATICHE ALCUNE SOLUZIONI

Anche il diritto delle successioni è costretto a fare i conti con l’evoluzione digitale sempre più frenetica.
Come noto il patrimonio di un numero crescente di persone è sempre più composto da nuovi beni, i c.d. beni digitali.
Tra questi si annoverano certamente le criptovalute, ma anche e sempre più frequentemente altri assets digitali quali gli NFT, siano essi opere artistiche digitali o altri token rappresentativi di assets fisici o digitali.

Sebbene i rapporti inter vivos siano oggetto di numerose trattazioni dottrinali, molto più sporadici appaiono invece gli interventi che trattano in maniera organica delle questioni successorie relative al patrimonio digitale.
I beni digitali, come noto, possono avere contenuto patrimoniale o meno.

Mentre i beni a contenuto non patrimoniale sono tutti quei beni che sono suscettibili di essere valutati soltanto nella loro rispondenza a interessi individuali, familiari, affettivi o sociali, quali ad esempio, e-mail, fotografie di famiglia, scritti intimi o personali, I beni a contenuto patrimoniale, invece, si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco e la correlata facoltà di utilizzazione economica che essi attribuiscono al titolare.

E’ facilmente comprensibile la differenza tra la cartella dei file word contenente le memorie o i pensieri di una vita del parente defunto e lo wallet dove si custodiscono i bitcoin, opere d’arte digitali o titoli azionari/obbligazionari, che possono rappresentare una parte consistente dei risparmi della vita del de cuius.

Per evitare di dilungarsi eccessivamente non farà parte di questa trattazione la successione nell’identità digitale del de cuius, né il diritto all’utilizzo dei beni digitali privi di valore economico ma contenenti manifestazioni significative del pensiero o dell’identità del defunto; ci limiteremo dunque ad esaminare alcune delle problematiche in cui si può incorrere nella successione dei beni digitali con contenuto patrimoniale.
I beni digitali sono codici in formato binario (0 e 1) che autorizzano il soggetto titolato a certe facoltà, a patto che questi sia in possesso dei diritti di utilizzo.

A mero titolo di esempio rientrano nella categoria dei beni digitali i documenti informatici di testo (.doc, .docx, .pdf, .p7m, .txt, ecc.), le immagini (.jpg, jpeg, ecc.), i video (.mp4, ecc.), i software, i nomi a dominio, la corrispondenza elettronica (e-mail), e, in generale, qualsiasi “dato” che sia stato creato dal defunto o su cui lo stesso poteva vantare un diritto di proprietà esclusivo e assoluto, a prescindere dalla sua incorporazione (o incorporabilità) su un supporto di memorizzazione fisico o virtuale.

I beni digitali a contenuto patrimoniale per eccellenza però sono le criptovalute (quali Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, USD Coin, XRP, Dogecoin etc…). Sono prive di un controvalore garantito da un soggetto terzo ed il principio economico su cui si basano è quello della c.d. “scarsità digitale”, ovvero la garanzia fornita dall’architettura informatica all’interno del quale sono generati, che tali files sono unici o comunque scarsi e non riproducibili all’infinito come gli altri files informatici. Sono accessibili attraverso una chiave crittografica e le relative transazioni possono essere realizzate attraverso smart contracts registrati su blockchain.

Gli aspetti delle criptovalute che rilevano maggiormente ai fini del diritto delle successioni e, in particolare, al passaggio generazionale della ricchezza digitale, sono quelli che riguardano da un lato la detenzione delle chiavi crittografiche e dall’altro la legittimazione al loro utilizzo.
Tali aspetti assumono forme diverse allorché gli assets risultano detenuti in uno dei seguenti metodi:

  • attraverso un Exchange: ovvero tramite il servizio offerto da un istituto bancario o da altra società che opera online, che consiste nel mettere a disposizione del cliente criptovaluta in cambio di versamento di valuta “fiat”, secondo la quotazione del momento, e di fornire all’utente un account per operare in criptovaluta secondo il saldo accreditato sull’account, consentendo di scambiare nuovamente la criptovaluta con moneta fiat in tempo diverso, inviare e ricevere pagamenti.
    Le criptovalute in questo caso sono attribuite sulla blockchain esclsuivamente al portafoglio dell’exchange, che utilizzerà sempre la propria chiave privata, riconducibile esclusivamente al proprio portafoglio, e terrà nel proprio database (fuori dalla Blockchain) traccia dell’effettivo saldo di ciascuno dei conti dei propri utenti all’interno del proprio portafoglio (come una banca ordinaria che tiene traccia della giacenza sui conti correnti di ciascun cliente).

    L’utente del servizio di exchange deve conservare e custodire i dati di accesso al proprio account come un qualunque servizio on-line. L’exchange, di norma, conosce tutti i dati dell’utente e risulta dunque sempre in grado di recuperare i dati di accesso all’account in caso di decesso.

  • direttamente dall’utente attraverso uno “Wallet”. In questo caso, la chiave privata è detenuta direttamente dall’utente il quale potrà custodirla attraverso:
    • i c.d. “paper wallet”, ovvero un documento cartaceo o anche informatico sul quale è riportata la chiave privata di accesso in caratteri alfanumerici o codificata attraverso un QRcode;
    • i c.d. “software wallet”, ovvero applicazioni, accessibili tramite password, che contengono la chiave privata. Trattasi di un software installato su un device grazie al quale sarà possibile generare la chiave privata (la quale resterà memorizzata esclusivamente sul medesimo) per disporre della criptovaluta ed effettuare le transazioni sulla blockchain;
    • i wallet di tipo hardware (c.d. “hardware wallet”) sono dei dispositivi assimilabili a chiavette Usb, contenenti sia la chiave privata sia un’interfaccia per il sistema di firma protetto mediante un PIN. In altre parole, la chiave privata viene generata dal dispositivo, protetto crittograficamente dall’utente con un PIN scelto dallo stesso e ivi rimane memorizzata senza mai essere esposta.

Nel caso in cui la criptovaluta sia detenuta per tramite di un account aperto presso un exchange, l’acquisto del suo possesso non appare particolarmente complesso.
E’ chiaro che il possesso delle chiavi di accesso alla piattaforma semplificheranno il trasferimento del fondo e l’operatività sulla stessa, tuttavia in caso di mancato reperimento di tali dati si potranno applicare le norme previste per l’accesso all’account del defunto, ovvero a) il Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, b) il D. lgs. 196/2003, come modificato dal d. lgs. 101/2018, eventualmente in combinazione tra loro, sempre che l’Exchange sia soggetto di diritto UE.
Qualora i chiamati all’eredità siano riusciti tuttavia ad individuare l’account del defunto, potranno tentare di entrarvi utilizzando i suoi devices, poiché i programmi di navigazione (browser), anche al fine di agevolare l’utente, consentono infatti di memorizzare localmente le credenziali di accesso ai diversi servizi in rete.

Si consiglia questa modalità solo nel caso in cui tutti i chiamati all’eredità si trovino in accordo e non sussista conflitto alcuno sulla titolarità del rapporto o sulla spettanza dei fondi. E’ auspicabile inoltre procedere alla redazione di un verbale congiunto nel quale gli eredi attestino l’autorizzazione alle operazioni effettuate sull’account del defunto ed il trasferimento dei fondi, in modo da evitare che uno o più chiamati all’eredità possano ritenersi pregiudicati e possano imputare agli altri la commissione del reato di cui all’art. 627 c.p. (appropriazione di beni ereditari).

Nel caso in cui, invece, la criptovaluta sia stata detenuta dal defunto tramite uno Wallet, la questione appare più complessa.
Se le criptovalute sono possedute attraverso un software wallet, i problemi pratici saranno certamente due.
Da un lato l’accesso al dispositivo nel quale è stato installato il software necessario a generare la chiave privata e dall’altro l’accesso al software medesimo che sarà sicuramente protetto da una password.

Se invece il de cuius le deteneva per tramite di un hardware wallet, la prima difficoltà consisterà nel reperimento dell’hardware medesimo e solo successivamente ci dovremo preoccupar della password di accesso alla chiave privata o al software ivi presente, rinvenendo indizi utili attraverso investigazioni sugli averi del defunto.
Per effettuare le ricerche delle password sarà indubbiamente necessario avere titolo giuridico per poi conferire incarico ad un esperto informatico di massima fiducia, consentendo allo stesso di operare anche sui dispositivi del de cuius.

Vanno infine effettuate alcune considerazioni sul fatto che la natura di molte criptovalute ne determina in concreto l’intrinseca impignorabilità e insequestrabilià in quanto nessuna autorità è in grado di modificare a posteriori, né tantomeno di imporre, transazioni effettuate sulla blockchain, senza il possesso delle chiavi private o l’improbabile consenso della maggioranza dei “nodi” secondo le regole vigenti nella blockchain su cui la criptovaluta è creata (nemmeno il governo cinese ci è riuscito in passato).

Ciò rischia di rendere assolutamente incoercibile ad esempio una sentenza che accertasse l’attribuzione in proprietà di una certa entità di cripto valute, senza il possesso di quelle chiavi crittografiche idonee ad operare sulla blockchain ed a far mutare la titolarità delle valute ivi contabilizzate. Ci si chiede in questo senso l’opportunità dell’utilizzo dello strumento del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dei rapporti in criptovalute mediante acquisizione delle relative chiavi crittografiche, posto che la ricchezza custodita sulla blockchain non sarebbe poi in concreto recuperabile dagli eredi pretermessi una volta uscita dall’account del de cuius.

Queste ineludibili considerazioni aprono ad una serie di tematiche pratiche o tecnico-informatiche rispetto alle quali il diritto italiano non è ancora pronto e che devono necessariamente essere risolte dagli operatori giuridici in maniera pragmatica, scevra da dogmatismi e volta all’ottenimento dei risultati prefissi dalle normative, mediante le procedure imposte dalla tecnologia applicata.

Affinchè non vi siano problemi nella successione dei diritti è opportuno che chiunque investe in criptovalute sia edotto della necessità di custodire (e tramandare) come un asset fisico vero e proprio, un supporto sul quale siano indicati i rapporti (wallet o exchange) aperti a suo nome e siano individuate le modalità di accesso agli stessi. Tale necessità deve essere soddisfatta garantendo da un lato la segretezza dei dati durante la vita dell’investitore e dall’altro la trasferibilità degli stessi agli eredi (meglio se a tutti gli eredi contestualmente) solo in caso di suo decesso.

Posto inoltre che per la maggior parte delle persone la morte arriva inattesa, affinché la ricchezza di ciascuno di noi non venga dispersa e ne sia impedito il trasferimento agli eredi è indispensabile che le prassi virtuose sopra individuate costituiscano un’abitudine costante di ciascun investitore in patrimoni digitali.

Avv. Maurizio Pugi