IL ”PATTO DI FAMIGLIA”: UNO STRUMENTO CHIAVE PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE AZIENDE A BASE FAMILIARE.
Il passaggio generazionale è uno dei momenti più delicati che un’azienda di famiglia possa affrontare.
In Italia, dove la maggior parte delle aziende (soprattutto PMI) nasce e si sviluppa in ambito familiare, il trasferimento dell’azienda o della partecipazione societaria da una generazione alla successiva può trasformarsi in un vero e proprio campo minato, tra complicazioni di natura relazionale, familiare, economica e successoria.
La componente emotiva e familiare riveste in questi contesti un ruolo che mal si concilia con la complessità degli interessi economici e gestionali in gioco.
Crisi di coppia, conflitti genitore-figlio e tra fratelli, genitori che si sentono in obbligo di trasmettere le redini dell’azienda a quel figlio palesemente inadeguato o disinteressato: sono solo alcuni esempi di dinamiche familiari che, se trasposte in ambito aziendale e non gestite, possono avere effetti devastanti.
Tali criticità sono acuite da un sistema successorio, quello italiano, che riserva ai soggetti c.d. “legittimari”, una quota di eredità, attribuendo loro, quindi, un’aspettativa successoria di base sull’azienda o sulla partecipazione sociale dell’imprenditore.
Questo significa che, laddove l’imprenditore desideri trasmettere la propria azienda a un solo figlio – magari l’unico realmente coinvolto nella gestione della stessa – si troverà inevitabilmente a fare i conti con i diritti degli altri familiari, dando potenzialmente origine a contenziosi tali da compromettere il futuro aziendale.
Al fine di agevolare la successione nelle imprese, mettendole al riparo dagli effetti disgregativi degli eventi successori, nel 2006 il Legislatore ha introdotto la figura del Patto di famiglia[1] (artt. 768bis e ss. c.c.).
La ratio dell’istituto è offrire agli imprenditori uno strumento con cui preparare in vita la successione nell’azienda[2], per favorirne stabilità e continuità, con effetto traslativo immediato e definitivo, mettendola al riparo dalla traumaticità (sul piano economico) di una successione “tradizionale”.
Tale istituto è quindi pensato proprio per gestire e pianificare in anticipo il passaggio generazionale in maniera ordinata, chiara e, soprattutto, condivisa, offrendo un’alternativa meno aleatoria, rispetto agli effetti di una successione tradizionale, più garantista della autonomia delle parti e più sicura rispetto alla semplice donazione, sottraendola alla collazione ed alle pretese dei legittimari in termini di azioni legali di riduzione e restituzione.
Cos’è il Patto di famiglia? Come funziona? Un esempio pratico.
Il patto di famiglia è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti (art. 768bis c.c.).
A tale contratto, da effettuarsi necessariamente con la forma dell’atto pubblico (di fronte ad un Notaio) devono necessariamente partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore (si rammenta a tal proposito che i soggetti c.d. legittimari sono, oltre al coniuge, i figli e gli ascendenti del disponente, nonché i discendenti dei figli che vengano alla successione in luogo di questi).
Immagina di avere un’azienda di famiglia e di volerla trasmettere al figlio più incline all’attività di impresa, piuttosto che agli altri che magari hanno attitudini, formazione e inclinazioni personali del tutto diverse da quelle richieste per la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Innanzitutto, trasmettere l’azienda o la partecipazione societaria in vita, con una semplice donazione, esporrebbe il figlio donatario (ed indirettamente la stessa stabilità aziendale) al rischio di un futuro contenzioso legale.
Al contempo, anche non preparare in alcun modo il passaggio generazionale, rimettendolo al momento della Tua morte e alle ordinarie norme in materia di successione potrebbe comunque dare sfogo ad altre ulteriori criticità. Sotto un primo profilo, infatti, il rischio sarebbe quello di non veder soddisfatto il Tuo desiderio di investire della gestione aziendale o societaria il discendente che reputi più adeguato e meritevole. Sotto un ulteriore profilo, sottoporresti comunque l’azienda ad un “passaggio di testimone” aleatorio e spesso traumatico, in seno al quale potrebbero subentrare nel controllo aziendale soggetti a ciò inadeguati, con il rischio di cadere nella c.d. “sindrome dei Buddenbrook”[3].
Il Patto di famiglia consente invece di evitare quanto sopra e, in buona sostanza, di individuare anticipatamente il futuro della governance aziendale (o della partecipazione sociale), senza disattendere le aspettative successorie degli altri soggetti legittimari non assegnatari dell’azienda.
La norma stabilisce infatti che gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto (ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte) con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima ad essi spettante[4].
E’ una sorta di “compensazione” per i familiari non assegnatari, che non possono in seguito chiedere nulla più a titolo di legittima.
Per tale ragione è indispensabile che il contratto sia molto preciso e disciplini ogni aspetto del trasferimento, sia nelle sue premesse in merito al valore dell’azienda ed alla determinazione della legittima da liquidare[5], sia in merito alle previsioni ulteriori quali rinunzie, risoluzione e diritto di recesso[6].
Il patto di famiglia diventa dunque uno strumento con il quale l’imprenditore può pianificare in vita la successione nella propria azienda o partecipazione societaria, prevenendone tutte le insidiose conseguenze, favorendo la continuità dell’impresa da parte dei soggetti che reputa più idonei ed al contempo soddisfacendo le aspettative dei soggetti legittimari.
Aspetti fiscali.
E’ meritevole infine qualche cenno sugli aspetti fiscali dell’istituto.
La tassazione non è unitaria, bensì differenziata per i due trasferimenti posti in essere, seppur strettamente collegati sul piano negoziale.
Il trasferimento da disponente ad assegnatario dell’azienda o della quota è esente da imposta di donazione se l’assegnatario prosegue l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e rende apposita dichiarazione in atti circa tale intenzione (art. 3 c. 4 ter D. Lgs. 346/1990).
Al trasferimento connesso alla liquidazione della riserva in favore dei legittimari da parte dell’assegnatario, sarà applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, in funzione del rapporto tra imprenditore donante e legittimario non assegnatario[7].
Conclusioni
Il Patto di Famiglia rappresenta uno strumento molto utile per la gestione del passaggio generazionale in azienda. Una pianificazione adeguata, che coinvolga tutti i membri della famiglia, con particolare attenzione alle dinamiche relazionali familiari e che venga assistita da professionisti esperti, è fondamentale per garantire che il trasferimento dell’azienda avvenga senza conflitti e nel rispetto delle aspettative, delle inclinazioni e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.
Avv. Carolina Nieri
[1] L’intervento del Legislatore italiano è avvenuto in seguito alla Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994H1069:IT:pdf) con la quale si sollecitavano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro (si vedano i considerando della raccomandazione: “[…]considerando che la Commissione ha proceduto a tale esame e ha constatato che ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione; che tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese nonché sui loro creditori e lavoratori; considerando che tale perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorevole in quanto essa non è dovuta alle forze di mercato, ma ad un’insufficiente preparazione della successione e all’inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale; considerando che interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori affinché preparino efficacemente la loro successione finché sono ancora in vita sono atti ad aumentare le probabilità di riuscita della successione stessa; considerando che un certo numero di modifiche alle leggi degli Stati membri consentirebbe di facilitare considerevolmente il buon esito della successione; considerando che uno degli ostacoli al buon esito della successione è costituito dalla difficoltà per i successori di finanziare il compenso per gli altri coeredi e che alcuni strumenti di finanziamento adeguati dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri; […]”).
[2] Questo strumento consente una preparazione anticipata della successione dell’imprenditore, definendola anticipatamente e definitivamente, ancorché non ancora aperta, in deroga al rigido divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c..
[3] L’espressione “Sindrome dei Buddenbrook” deriva dal romanzo “I Buddenbrook” di Thomas Mann che narra della decadenza, morale ed economica, di una florida famiglia borghese tedesca dell’800 espressione oggi utilizzata per descrivere una situazione di decadenza in cui le nuove generazioni si rivelino poco predisposte rispetto alla continuazione dell’attività di impresa creata e/o gestita dalle precedenti.
[4] Tale liquidazione potrà avvenire in denaro o in natura e essere contestuale alla stipula del Patto stesso o con un successivo contratto collegato negozialmente al primo, cui dovranno partecipare tutti i partecipanti al primo.
I beni attribuiti agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda saranno imputati in conto di legittima e non soggetti a riduzione o collazione (art. 768quater ult. Comma c.c.). L’aspetto della liquidazione ha costituito una delle ragioni disincentivanti rispetto all’accesso a questo strumento, nonostante la raccomandazione 94/1069/CE fosse stata chiara sul punto: “considerando che uno degli ostacoli al buon esito della successione è costituito dalla difficoltà per i successori di finanziare il compenso per gli altri coeredi e che alcuni strumenti di finanziamento adeguati dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri;[…]”.
[5] La legge non disciplina le modalità di valutazione dell’azienda e, conseguentemente, della connessa quota di legittima. Quanto all’azienda, si ritiene che debba esser fatto riferimento al c.d. fair value aziendale, ovvero al valore venale dell’azienda (valore dei beni aziendali + avviamento, detratte le passività) riferito al momento storico, alle caratteristiche aziendali e di mercato. Per fare ciò sarà opportuno affidarsi ad un professionista terzo e condiviso da tutti i partecipanti, che effettui una perizia di stima giurata da allegare al patto.
Quanto al valore della quota di legittima da liquidare, occorrerà sostanzialmente simulare, al momento dell’atto, l’apertura della successione.
[6] Lo scioglimento del patto di famiglia è possibile, ma mediante un contratto che abbia le medesime caratteristiche ed i medesimi presupposti di quello da sciogliere. Quanto al recesso, invece, la norma (art. 768septies c.c.) non ne disciplina le modalità, per cui dovrà essere espressamente previsto nel contratto stesso.
[7] (Cass. n. 29506/2020 e Cass. n. 32823/2018).
