Etichettatura ambientale

POSTICIPATI ANCORA GLI OBBLIGHI IN MATERIA

Come è ormai noto a molti produttori e utilizzatori di materiali per l’imballaggio, il 26.09.2020 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 116/2020 che, rubricato come “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, va ad imporre nuovi e complessi obblighi in materia, modificando il comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente e prevedendo l’obbligo di etichettatura ambientale.

Su tutti gli imballaggi immessi nel mercato italiano, infatti, sarebbe dovuta divenire obbligatoria la presenza di un’etichetta che deve contenere tassativamente le seguenti informazioni:

  • la descrizione per esteso o per rappresentazione grafica del tipo di imballaggio;
  • l’identificazione del materiale utilizzato tramite un codice alfanumerico ai sensi della Decisione 97/129/CE opportunamente integrato con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (per gli imballaggi in plastica) oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (per gli imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • la famiglia del materiale di riferimento, nonché l’indicazione sul tipo di raccolta, differenziata o indifferenziata

In particolare, tale etichettatura ambientale avrebbe dovuto essere applicata su ogni singola componente separabile manualmente dagli imballaggi (ad esempio tappo, nastro, pellicola, ecc…), compreso il corpo principale dello stesso (bottiglia, vassoio, ecc…), oppure solo su quella componente che avrebbe reso più agevole l’individuazione e la lettura delle informazioni obbligatorie.

Laddove, poi, le dimensioni ridotte dell’imballaggio non consentano l’inserimento per esteso di tutte le informazioni, sarebbe comunque possibile utilizzare un QR Code oppure un’apposita App per non incorrere in sanzioni amministrative e penali, nonché per metterne comunque a conoscenza anche il consumatore finale.

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 116/2020, dunque, l’obbligo di applicare questo tipo di etichetta sperimentale su tutti gli imballaggi messi in commercio in Italia che ne faciliti la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 01.01.2022.
Tuttavia, il 24 Dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 228/2021, cosiddetto “Mille Proroghe”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore dal 31.12.2021. All’art. 11 di tale disposizione normativa viene stabilita la proroga dei termini riguardanti la transizione ecologica ed, in particolare, la norma relativa all’etichettatura ambientale, posticipandola al 30.06.2022.

Infine, l’08.02.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 il successivo Decreto MIPAAF del 28.12.2021 che posticipa ulteriormente l’obbligatorietà di etichettatura sperimentale al 31.12.2022 solo per riso, paste alimentari di grano duro, derivati del pomodoro, sughi e salse preparate a base di pomodoro, tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari preimballati, carni suine macinate, preparazioni di carne suina e prodotti a base di carne suina.
Nonostante l’entrata in vigore di tale normativa sia stata prorogata ancora una volta, gli utilizzatori di materiale di imballaggio potranno beneficiare di più tempo per smaltire le scorte di imballaggi privi della nuova etichettatura, con evidente limitazione di rimesse finanziarie.

Dott.ssa Alice Monzione