L’estensione della Liquidazione Giudiziale rappresenta uno degli strumenti più incisivi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per contrastare situazioni nelle quali l’attività economica sia stata esercitata attraverso soggetti formalmente distinti ma sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interessi.

In concreto, può accadere che una società assoggettata a Liquidazione Giudiziale non costituisca l’unico soggetto effettivamente coinvolto nell’attività imprenditoriale che ha condotto all’insolvenza. In presenza di determinati presupposti, il Tribunale può infatti estendere la procedura ad ulteriori soggetti, persone fisiche o giuridiche, qualora emerga l’esistenza di una società di fatto o di una cosiddetta super società di fatto.

Il quadro normativo

L’istituto trova oggi disciplina nell’art. 256 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha sostanzialmente recepito l’impostazione già prevista dall’art. 147 della Legge Fallimentare, introducendo tuttavia alcune significative innovazioni.

Particolarmente rilevante è la previsione contenuta nel quinto comma dell’art. 256 CCII, che consente l’apertura della Liquidazione Giudiziale non soltanto quando la procedura originaria riguardi un imprenditore individuale, ma anche quando essa sia stata aperta nei confronti di una società.

La competenza appartiene al Tribunale presso il quale è già pendente la procedura principale.

Chi può chiedere l’estensione della procedura

L’estensione della Liquidazione Giudiziale può essere richiesta:

  • dal Curatore, previa autorizzazione del Giudice Delegato;
  • dal Pubblico Ministero;
  • da un socio nei cui confronti la procedura sia già stata aperta;
  • dai soci occulti;
  • dai creditori personali dei soci occulti.

Si tratta di una previsione che attribuisce ampi poteri di iniziativa ai soggetti che, a diverso titolo, possono venire a conoscenza dell’effettiva struttura imprenditoriale sottostante.

La nozione di super società di fatto

Nella prassi applicativa assume particolare rilievo la figura della super società di fatto.

Con tale espressione si identifica una situazione nella quale più soggetti, anche costituiti in forma societaria, operano in maniera coordinata e stabile perseguendo un interesse economico comune, fino a configurare un unico centro di imputazione dell’attività d’impresa.

La peculiarità di tali situazioni consiste nel fatto che il rapporto societario non emerge necessariamente da atti formali o da documentazione contrattuale, ma può risultare dal comportamento concretamente tenuto dai soggetti coinvolti.

Per questo motivo la giurisprudenza ha chiarito che l’esistenza della super società di fatto può essere accertata attraverso qualsiasi mezzo di prova, comprese presunzioni semplici fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 4380/2012; Trib. Patti, 18 dicembre 2024, n. 12 “l’accertamento aliunde dell’esistenza della super-società di fatto, costituitasi per facta concludentia e tale accertamento può essere condotto tramite ogni mezzo di prova circa l’esistenza di una struttura societaria, ovvero mediante dimostrazione del vincolo sociale in via fattuale per mezzo di prove storiche basate su documenti e prove per testi o ricorrendo ancora alle presunzioni semplici, purché, però, basate su fatti gravi, precisi e concordanti ovvero su fatti assolutamente univoci”).

I requisiti richiesti dalla giurisprudenza

L’orientamento consolidato della giurisprudenza individua due presupposti fondamentali per l’estensione della Liquidazione Giudiziale:

  • l’esistenza di un rapporto societario di fatto tra il soggetto già assoggettato alla procedura e gli ulteriori soggetti coinvolti;
  • la sussistenza dello stato di insolvenza.

Entrambi gli elementi devono essere adeguatamente allegati e dimostrati nell’ambito del procedimento promosso ai sensi dell’art. 256 CCII.

L’elemento soggettivo: l’affectio societatis

Sotto il profilo soggettivo, assume rilievo l’accertamento dell’affectio societatis, ossia della volontà comune di collaborare stabilmente per il perseguimento di un interesse economico condiviso.

Tale elemento non richiede necessariamente una manifestazione espressa, ma può emergere dal comportamento dei soggetti coinvolti e dalla continuità dei rapporti intercorsi tra loro.

La presenza di una gestione coordinata e di decisioni imprenditoriali assunte nell’interesse comune costituisce spesso un indice significativo dell’esistenza del vincolo societario.

Gli indici oggettivi della società di fatto

Accanto all’elemento soggettivo, i Tribunali valorizzano una serie di circostanze oggettive idonee a dimostrare l’esistenza di un’unica realtà economica.

Tra gli indici più frequentemente considerati si segnalano:

la sovrapposizione dei soggetti coinvolti nella gestione;

la coincidenza della sede legale o operativa;

l’utilizzo comune di beni e risorse;

l’esistenza di un fondo patrimoniale comune;

la partecipazione condivisa agli utili e alle perdite;

la commistione finanziaria e patrimoniale tra soggetti formalmente distinti;

la gestione unitaria dell’attività economica.

Singolarmente considerati, tali elementi potrebbero non essere sufficienti a dimostrare l’esistenza della super società di fatto. Tuttavia, la loro valutazione complessiva può assumere un rilevante valore probatorio.

Il requisito dell’insolvenza

Ulteriore presupposto necessario è la sussistenza dello stato di insolvenza.

Ai sensi dell’art. 2 CCII, l’insolvenza si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori che evidenzino l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La prova può essere ricavata da molteplici elementi, quali l’esistenza di debiti scaduti e non pagati, l’incapacità di reperire risorse finanziarie o altre circostanze idonee a dimostrare una situazione di crisi irreversibile.

In presenza di tali elementi, sarà onere dei soggetti interessati fornire la prova contraria e dimostrare l’assenza dello stato di insolvenza.

Considerazioni conclusive

L’estensione della Liquidazione Giudiziale costituisce uno strumento particolarmente efficace per intercettare situazioni nelle quali l’attività imprenditoriale sia stata esercitata attraverso strutture formalmente separate ma sostanzialmente unitarie.

L’accertamento della super società di fatto richiede tuttavia un’attenta analisi sia dell’elemento soggettivo dell’affectio societatis sia degli indici oggettivi che rivelano l’esistenza di un unico centro di imputazione economica.

Per tale ragione, nei procedimenti promossi ai sensi dell’art. 256 CCII, assume un ruolo decisivo la raccolta e la valorizzazione di elementi probatori gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l’effettiva struttura dell’attività imprenditoriale e la sussistenza dello stato di insolvenza.

Dott.ssa Sara Guarducci